La provvisoria esecutività della sentenza della Corte di Appello di Firenze per gli stessi giudici non può essere sospesa perché la richiesta è carente dei requisiti di legge.
La difesa dell’Istituto ha contestato l’inesistenza del doppio requisito del fumus boni juris e del periculum in mora, adducendo che quest’ultimo è di rilevante entità per cui resterebbe difficile la ripetizione in caso di vittoria successiva. In particolare, su questo ultimo punto, la Corte ha stabilito con ordinanza del 28.01.22 che la sospensiva è un fatto eccezionale rispetto alla provvisoria esecutività delle sentenze prevista dalla legge.
Ha aggiunto, accogliendo le argomentazioni dell’Avvocato Spinapolice che agiva per i risparmiatori danneggiati, che il periculum non sussiste benché la somma complessiva sia considerevole, in quanto la condanna deve intendersi frazionata in somme più contenute in favore di ciascuna parte che agisce nell’azione plurima. Anche il fumus non appare fondato, ma in ogni caso devono concorrere entrambi i requisiti, conferma la Corte, per accogliere la sospensione cautelare del titolo/sentenza.