La FINMA ha approvato il primo fondo di diritto svizzero destinato agli investitori retail che investe direttamente in Bitcoin, autorizzandolo a derogare ai requisiti ordinari di diversificazione. Il fondo è classificato tra gli altri fondi per investimenti alternativi con rischi particolari. La decisione distingue questo veicolo dai prodotti negoziati in borsa già presenti sul mercato svizzero e collegati alle criptovalute.
Nella comunicazione del 20 ottobre, l’autorità di vigilanza ha motivato l’esenzione con la lunga storia di negoziazione del Bitcoin e con volumi di scambio particolarmente elevati rispetto ad altre criptovalute. Questi elementi hanno consentito al fondo di mantenere un’esposizione concentrata su un singolo asset, senza la diversificazione normalmente prevista.
La novità riguarda la struttura giuridica del prodotto. La SIX descrive i propri ETP come titoli di debito garantiti da collateral, e non come fondi di investimento collettivo. Un fondo che acquista direttamente Bitcoin e un titolo di debito legato al suo andamento possono entrambi offrire esposizione alla criptovaluta, ma restano strumenti differenti sotto il profilo giuridico.
L’approvazione non definisce però ancora l’offerta concreta. La FINMA non ha indicato il nome dell’emittente, le commissioni né una data per l’avvio delle negoziazioni. Non è quindi possibile stabilire, sulla base dell’annuncio, quando il prodotto sarà effettivamente accessibile agli investitori o a quali costi. L’autorità ha inoltre segnalato che altri operatori hanno presentato, o annunciato, domande di autorizzazione per fondi sul Bitcoin, senza comunicare ulteriori approvazioni.
La vigilanza non elimina il rischio connesso alle oscillazioni del prezzo dell’asset. La FINMA avverte che anche un investimento effettuato tramite un fondo approvato può perdere una parte consistente del valore in caso di forti variazioni delle quotazioni. La deroga alla diversificazione consente la concentrazione sul Bitcoin, ma non offre protezione contro un eventuale ribasso.
La decisione è accompagnata da indicazioni sugli obblighi degli istituti vigilati che custodiscono o offrono strumenti collegati alle cripto-attività. Le linee guida richiamate dalla FINMA richiedono competenze tecniche, infrastrutture solide e un adeguato controllo dei fornitori esterni. Le cripto-attività dei clienti devono inoltre rimanere escluse dalla massa fallimentare del custode. Un istituto autorizzato conserva la responsabilità anche quando ricorre a un fornitore esterno.
Sul piano della distribuzione resta applicabile la legge svizzera sui servizi finanziari, la FinSA. Gli operatori devono fornire avvertenze chiare sulla volatilità e sulle possibili perdite, oltre a svolgere le verifiche di appropriatezza o adeguatezza nei casi previsti. Anche la documentazione del fondo deve esporre i rischi in modo evidente. L’autorizzazione definisce quindi un perimetro regolamentare per un fondo concentrato sul Bitcoin, mentre il rischio di mercato resta a carico dell’investitore.


