RESPINTA PER LA SECONDA VOLTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DI BANCA CAMBIANO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE NEL CASO IBS FOREX

La provvisoria esecutività della sentenza della Corte di Appello di Firenze per gli stessi giudici non può essere sospesa perché la richiesta è carente dei requisiti di legge.

La difesa dell’Istituto ha contestato l’inesistenza del doppio requisito del fumus boni juris e del periculum in mora, adducendo che quest’ultimo è di rilevante entità per cui resterebbe difficile la ripetizione in caso di vittoria successiva. In particolare, su questo ultimo punto, la Corte ha stabilito con ordinanza del 28.01.22 che la sospensiva è un fatto eccezionale rispetto alla provvisoria esecutività delle sentenze prevista dalla legge.

Ha aggiunto, accogliendo le argomentazioni dell’Avvocato Spinapolice che agiva per i risparmiatori danneggiati, che il periculum non sussiste benché la somma complessiva sia considerevole, in quanto la condanna deve intendersi frazionata in somme più contenute in favore di ciascuna parte che agisce nell’azione plurima. Anche il fumus non appare fondato, ma in ogni caso devono concorrere entrambi i requisiti, conferma la Corte, per accogliere la sospensione cautelare del titolo/sentenza.


BANCA CAMBIANO RISARCISCE I DANNI AGLI INVESTITORI DI IBS FOREX

In seguito alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1621/20 di cui abbiamo parlato nel precedente articolo pubblicato il 6.09.20, gli assistiti dello Studio Spinapolice & Partners sono stati risarciti del danno patrimoniale, consistente nei capitali perduti con i prodotti IBS Forex, oltre interessi e rivalutazione e del 25% sul detto danno a titolo di danno non patrimoniale.

Intervistato il sig. Rossi, che chiamiamo così perché non intende pubblicare il suo nome, ha detto:

“quando mi sono affidato all’Avv. Giovanni Spinapolice e al suo staff nutrivo un sentimento contrastante tra la speranza e la disillusione, mi sentivo usato per essere caduto nel tranello di IBS Forex e non tutelato, ma al tempo stesso avrei voluto riscattarmi dalla mortificazione subita. Erano già trascorsi anni dagli eventi e non credevo fosse possibile rivedere un giorno accreditati sul mio conto i soldi che avevo perso. Non posso che essere felice, ringraziare il Legale, i Periti e tutti i collaboratori che mi hanno dato supporto e offerto l’occasione di ricredermi sul sistema Giustizia.”


BANCA CAMBIANO SUBENTRATA A INVEST BANCA CONDANNATA NELL’AMBITO DELLA VICENDA IBSFOREX

L’Avv. Giovanni Spinapolice, Managing Partner di Spinapolice & Partners, ottiene per i suoi assistiti un’altra vittoria nella vicenda IBS FOREX di Como, questa volta contro Banca Cambiano, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.1621/20.

La Corte, nell’ambito delle azioni collettive intraprese dal famoso Studio Legale in difesa degli investitori di IBS Forex, società fallita che negli anni a cavallo del 2010 aveva rastrellato milioni di euro di risparmi da investitori retail promettendo buoni rendimenti, ha confermato quanto già statuito in primo grado dal Tribunale di Firenze.

Lo ha fatto rincarando la dose con il riconoscimento di maggiori danni morali (dal 10% al 25% del capitale investito e perso dagli appellanti) rispetto al primo Giudice.

Il sistema orchestrato da IBS Forex, autorizzata ex art.106 TUB, che operava abusivamente nella gestione dei capitali della clientela da impiegare nei mercati valutari del Forex, prevedeva anche l’appoggio bancario, nella specie Invest Banca di Empoli (FI), per aprire conti correnti dove far confluire gli investimenti della clientela e da dove prelevare liberamente somme che indirizzava verso l’estero, dove i singoli patrimoni si disperdevano (IBS è fallita per bancarotta fraudolenta).

La difesa della banca ha negato ogni addebito di corresponsabilità con IBS Forex adducendo che non vi è un obbligo di controllo da parte dell’Istituto sui conti correnti aperti dalla clientela.

Il Tribunale prima e la Corte poi, hanno invece accolto la tesi degli attori sostenendo che la Banca, “non poteva non sapere” dell’attività illecita svolta al suo interno da IBS Forex e con le sue azioni ha favorito l’attività abusiva della Finanziaria, ed è quindi stata riconosciuta responsabile del danno patito dagli investitori.

Di tale condanna ne ha risposto Banca Cambiano che è subentrata ad Invest in liquidazione.

L’Avv. Spinapolice ha agito su mandato di ben 47 investitori contro l’Istituto.

Difatti, Spinapolice & Partners non è nuovo nell’organizzazione di azioni plurime contro soggetti bancari, “azioni che richiedono un lavoro preparatorio e peritale minuzioso e articolato” ci ha detto il Legale, dichiarandosi “soddisfatto del risultato atteso che aggiunge un altro tassello di legalità e giustizia al quadro desolante e molto più ampio delle illegalità in ambito finanziario”.

Il Caso IBS Forex ancora oggi, nonostante i fatti risalgano a diversi anni fa, è ben lontano dall’essere terminato. Sono molti gli investitori che hanno perso capitali con la fallita società e possono ancora recuperare il maltolto.


ALTRE CONDANNE PIOVONO SU INVEST BANCA PER IL CRAC DI IBS FOREX. LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CONFERMA IL PRIMO GRADO E RINCARA LA DOSE.

Sembra che si sia scoperchiato il vaso di pandora nelle vicende che hanno visto Invest Banca consentire a IBS Forex di operare abusivamente.

Sembra che si sia scoperchiato il vaso di pandora nelle vicende che hanno visto IBS Forex operare abusivamente tramite Invest Banca.

La vicenda del rastrellamento di milioni di capitale di investitori retail su tutto il territorio nazionale, ad opera di procacciatori d’affari che agivano su mandato di IBS Forex è ormai nota da oltre un decennio.

I collaboratori non qualificati di IBS Forex contattavano capillarmente sul territorio nazionale, famiglie, professionisti, piccoli imprenditori, pensionati, promettendo loro alti rendimenti sui risparmi investiti (sino all’8% - meglio dei titoli di stato - dicevano). La gestione dei capitali raccolti era ad opera della stessa IBS Forex , una finanziaria comasca che operava nei mercati dei cambi delle valute, non autorizzata a tale operatività di gestione di patrimoni, che a sua volta aveva sottoscritto una convenzione con Invest Banca per l’apertura dei conti correnti dei clienti e per il deposito e la raccolta delle somme investite.

L’operazione di investimento, così, poteva sembrare di emanazione bancaria, visto che Invest Banca operava con IBS Forex in co-branding, come ad esempio lo dimostravano le cartelline cointestate che contenevano i contratti.

Invest, dal canto suo, apriva ai clienti di IBS Forex conti correnti dedicati ai singoli investimenti e raccoglieva le autorizzazioni dei clienti stessi per consentire a IBS di prelevare somme effettuando giroconti in favore del proprio conto corrente aziendale, sempre tenuto presso Invest Banca.

Così facendo, per l’Avv. Giovanni Spinapolice, Managing and Founder partner della Law Firm Spinapolice&Partners di Roma, la banca ha consentito a IBS, operatore non abilitato da Banca d’Italia alle gestioni patrimoniali, di appropriarsi dei capitali dei propri clienti convogliati su di un unico conto aziendale in confusione patrimoniale.

La Banca, difesa dalla Law Firm Gianni Origoni e Partners, dichiaratasi estranea alla vicenda per il suo corretto operare, in quanto non tenuta a sapere dell’abusiva operatività di IBS Forex, è stata condannata nuovamente dalla Corte di Appello di Firenze a cui aveva ricorso dolendosi della sentenza di condanna già ricevuta in primo grado dal Tribunale.

Viene confermata, così, anche in grado di appello la responsabilità dell’Istituto per tutti i danni subiti dagli investitori di IBS Forex, transitati dall’Istituto medesimo (è di un paio di mesi fa un’altra condanna ad opera del Tribunale di Firenze di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo).

La sentenza di appello ha, inoltre, rincarato la dose, liquidando oltre al danno patrimoniale costituito dall’intero investimento andato perduto da ciascun investitore, anche il danno non patrimoniale nella misura del 25% del danno patrimoniale, aumentando, così, quello precedentemente stabilito dal Tribunale nel 10%.

L’Avv. Giovanni Spinapolice, si dice molto soddisfatto della sentenza che ha fatto un’altra volta giustizia di un comportamento censurabile degli operatori della finanza in danno dei numerosi piccoli investitori (oltre 40 nel giudizio in commento) che avevano perduto tutti i propri risparmi per aver riposto fiducia nel sistema bancario.

Un duro colpo per l’Istituto, aggiungiamo noi, che dovrà risarcire e garantire capienza di cassa per ristorare il danno patrimoniale, quello non patrimoniale, gli interessi e le spese.

Vedi Sentenza n. 1621/2020 pubbl. il 02.09.2020 RG n. 1547/2016


UN’ALTRA CONDANNA PER INVEST BANCA PER LA VICENDA DEL CRAC DI IBS FOREX

Il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 1156/2020 del 22.05.2020, ha condannato nuovamente Invest Banca perché ritenuta responsabile con la fallita Ibs Forex dell’intero capitale investito nel Forex da un risparmiatore, andato interamente perduto.

La vicenda. Nel Maggio del 2009 un professionista contattato da un procacciatore veniva convinto ad investire centinaia di migliaia di euro presso la finanziaria Ibs Forex, in quanto tale investimento si presentava il più sicuro e redditivo, rispetto agli altri (addirittura redditività fino all’8%).

Le modalità dell’operazione, uguale per tutti i clienti di Ibs Forex e di Invest Banca, erano le seguenti. L’investitore doveva aprire un conto corrente dedicato presso Invest Banca e sottoscrivere due lettere di vincolo con le quali autorizzare Ibs Forex a prelevare in ogni momento le somme occorrenti all’investimento. Versati i soldi la finanziaria comasca li prelevava e li girocontava a se stessa, su di un conto omnibus aziendale, sempre interno all’Istituto stesso. Di lì poi il passo era breve per far perdere le tracce dei capitali all’estero (così come è stato accertato dal Tribunale Penale). Nel frattempo, la Ibs mandava ai propri clienti gli aggiornamenti sugli eccezionali rendimenti dell’investimento, finché i risparmiatori non hanno iniziato a chiedere di ritirare le somme investite. Di lì, per costoro non è stato più possibile recuperare alcunché e si è scoperto che ben 60 milioni di euro erano finiti nel nulla.

Il malcapitato professionista si rivolgeva allo studio Spinapolice&Partners di Roma e, patrocinato dall’Avv. Giovanni Spinapolice, ha intentato causa alla Invest Banca Spa, difesa dalla studio Origoni & Partners, chiedendo la condanna della Invest Banca al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato recupero delle somme investite e da quelli morali per i particolari profili di responsabilità emersi nella vicenda.

In particolare, secondo la tesi dell’attore, l’Istituto avrebbe commesso diversi illeciti, primo dei quali, l’aver permesso, adoperandosi come banca d’appoggio – operatività non concessa all’Istituto - di una finanziaria autorizzata ai sensi dell’art.106 TUB, di gestire i patrimoni dei suoi clienti, attività svolta abusivamente dalla stessa finanziaria che avrebbe potuto soltanto svolgere attività di intermediazione in cambi. Inoltre, l’aver consentito di far confluire diversi milioni di euro, appartenenti a diversi investitori, sullo stesso conto aziendale, ha inevitabilmente prodotto una confusione patrimoniale vietata anche per la normativa sull’antiriciclaggio. Infine, e non da ultimo essendoci altri illeciti lamentati dalla difesa del risparmiatore, i contratti di investimento erano da considerarsi nulli, perché illegali, e tale nullità ai sensi dell’art. 1294 c.c. travolge tutti gli altri negozi ad essi collegati, così come il contratto di conto corrente, che fa sorgere nel correntista il diritto a chiedere la restituzione di quanto versato a titolo ripristinatorio.

L’Istituto si è difeso adducendo la propria estraneità a tutta la vicenda e la correttezza del suo operato nell’aver dato seguito agli ordini della IBS Forex in forza delle autorizzazioni ricevute dal cliente con le lettere di vincolo.

Il Tribunale di Firenze, così come aveva già fatto in precedenza, in una causa identica dove lo studio romano aveva assunto la difesa di oltre 40 investitori, accogliendo le argomentazioni del professionista, ha riconosciuto responsabile la banca, condannandola alla restituzione dell’intero investimento perduto, agli interessi di legge e ai danni morali. L’Istituto ha appellato la sentenza.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

Fonte: &Magazine - A cura di Marco Ricci

Allegato:  Sentenza n. 1156/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 16240/2018 Repert. n. 2587 /2020 del 22/05/2020. Sentenza n. 1156/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 16240/2018 Repert. n. 2587 /2020 del 22/05/2020. Sentenza n. 1156/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 16240/2018 Repert. n. 2587 /2020 del 22/05/2020




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